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Art. 26 – Estinzione e scioglimento
Lo scioglimento viene approvato dall’Assemblea nazionale in sedu-
ta straordinaria, appositamente convocata dal Presidente naziona-
le, o, in mancanza, dal Vice Presidente nazionale più anziano o da
un decimo dei soci. La medesima Assemblea nominerà uno o più
liquidatori dei beni sociali.
In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di
tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad
altro ente del Terzo Settore, che persegue fi nalità analoghe, indi-
cato dall’Assemblea nazionale deliberante lo scioglimento, o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste
dall’art. 9 del D. Lgs. 117/ 2017.
Art. 27 – Norme fi nali
Per quanto non diversamente previsto dal presente Statuto si fa
riferimento al Codice del Terzo Settore.
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Statuto Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC Italia