Page 41 - Annali
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Art. 26 – Estinzione e scioglimento
          Lo scioglimento viene approvato dall’Assemblea nazionale in sedu-
          ta straordinaria, appositamente convocata dal Presidente naziona-
          le, o, in mancanza, dal Vice Presidente nazionale più anziano o da
          un decimo dei soci. La medesima Assemblea nominerà uno o più
          liquidatori dei beni sociali.
          In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di
          tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad
          altro ente del Terzo Settore, che persegue fi nalità analoghe, indi-
          cato dall’Assemblea nazionale deliberante lo scioglimento, o, in
          mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste
          dall’art. 9 del D. Lgs. 117/ 2017.

          Art. 27 – Norme fi nali
          Per quanto non diversamente previsto dal presente Statuto si fa
          riferimento al Codice del Terzo Settore.




































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                       Statuto Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC Italia
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