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sollecitudine del Padre? Come, infine, un ministro ordinato riesce ad es-
sere al tempo stesso responsabile delle dinamiche evangeliche all’interno
della Chiesa locale mostrando nel contempo di viverne dal di dentro tutti
gli aspetti? Rendere conto è sinonimo di trasparenza, dal momento che si
è chiamati a non essere più noi a vivere, ma Cristo a vivere in noi…
Ed eccoci al quarto livello, che è per me un processo osmotico tra la
Chiesa e il mondo e tra il mondo e la Chiesa. Se la Chiesa vuole essere un
sacramento, segno efficace di Cristo nel mondo, il mondo non le può es-
sere estraneo, pur con tutte le contraddizioni insite in esso ed i conflitti che
ne nascono e che la mettono costantemente alla prova. La Chiesa è chia-
mata ad essere trasparente al mondo, perché il mondo creda! Una traspa-
renza certamente non ingenua, ma onesta e veritiera, capace di ammet-
tere gli errori e di chiedere perdono delle eventuali ed inevitabili mancanze,
ma proprio per questo credibile. Solo una trasparenza siffatta sarà anche
capace di giudizi, emessi col solo scopo di far evolvere il mondo verso il
riconoscimento e l’accoglienza di una chiamata che travalica gli orizzonti
della Chiesa del momento, essendo tale chiamata rivolta a tutte le perso-
ne cosiddette di buona volontà, cioè all’umanità tutta.
Il quinto ed ultimo livello riguarda le strutture che la Chiesa è chiama-
ta a darsi per organizzarsi, anche mutuandole dal mondo ed applicando
le sue normative specifiche. Agire con trasparenza nell’uso delle strutture
e dei beni è questione nevralgica ed è intimamente connessa con la cre-
dibilità dell’annuncio del Vangelo. Su questo aspetto, la letteratura recente
è, per fortuna, abbondante, anche se molta strada c’è da fare nella prassi.
Sentiamo cosa dice il Codice di Diritto Canonico:
Can. 1284 “Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro
funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia. Devono pertanto:
1. Vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vada-
no distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se ne-
cessario, contratti di assicurazione;
2. Curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi
validi civilmente;
3. Osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fonda-
tore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che
dall’inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa; [...]”.
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