Page 33 - Annali
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Per la validità di costituzione e le maggioranze assembleari vale
quanto previsto dall’art. 13 del presente Statuto.
Art. 10 – Consiglio regionale
Il Consiglio regionale è composto dai Presidenti cittadini e provin-
ciali (o diocesani) ed è convocato e presieduto dal Presidente re-
gionale.
Viene altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei compo-
nenti il Consiglio regionale; in tal caso il Presidente regionale deve
provvedere alla convocazione entro quindici giorni.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno ed elegge il Presi-
dente regionale, uno o più Vice Presidenti, il Segretario ed il Teso-
riere che entrano a far parte del Consiglio.
Il Consiglio stesso può cooptare altri membri in misura non su-
periore ad un terzo dei suoi componenti; i cooptati hanno voto
consultivo.
Il Consiglio rende operative le linee programmatiche approvate
dall’Assemblea nazionale.
Il Consiglio ratifi ca nella prima seduta successiva i provvedimenti di
propria competenza adottati dal Presidente regionale per motivi di
necessità e urgenza.
Il Consiglio sottopone all’esame dell’Assemblea il rendiconto di
cassa o i bilanci consuntivo e preventivo annuali, messi a punto dal
Tesoriere.
Art. 11 – Presidente regionale
Il Presidente regionale:
Ë promuove e anima la formazione e l’attività caritativa dei Gruppi
della Regione;
Ë predispone la relazione annuale dell’attività stessa che sottopo-
ne al voto dell’Assemblea;
Ë rappresenta in seno al Consiglio nazionale i Gruppi della sua
Regione;
Ë rappresenta la sezione presso gli organismi regionali religiosi
e civili;
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Statuto Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC Italia